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L'abc del collegato Lavoro

di Nicoletta Cottone

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Forze armate e forze di Polizia (articolo 14). Introdotto il riconoscimento normativo della specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, demandando la disciplina attuativa di questo principio a successivi provvedimenti legislativi. Viene attribuito al Cocer (Consiglio centrale di rappresentanza militare) un ruolo negoziale, ai fini dell'attuazione della specificità in materia di trattamento economico delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare.

Impugnazioni dei licenziamenti individuali (articolo 25). Modificate le disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali. Innalzato il termine per l'impugnativa del licenziamento da 60 a 120 giorni dalla ricezione della sua comunicazione o dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale. L'impugnazione può essere effettuata esclusivamente con ricorso al giudice del lavoro depositato nella relativa cancelleria, facendo quindi venir meno la possibilità, prevista dalla normativa vigente, di impugnare il licenziamento con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a far conoscere la volontà del lavoratore. Il termine di decadenza di 120 giorni si applica anche ai casi di nullità del licenziamento e di licenziamento inefficace. Inoltre la decadenza di 120 giorni si applica: ai licenziamenti anche qualora presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; al trasferimento da una unità produttiva a un'altra, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; all'impugnazione del termine illegittimo, con termine decorrente dalla scadenza.

Incarichi dirigenziali (articolo 10). Devono essere applicate le limitazioni percentuali previste per il conferimento degli incarichi dirigenziali, nell'ottica del riparto degli incarichi stessi fra dirigenti "interni" ed "esterni". La precisazione viene fornita in forma di interpretazione autentica dell'articolo 19, commi da 4 a 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia prestati alla Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 9). I dirigenti di seconda fascia "prestati" alla Presidenza del Consiglio da altre amministrazioni non possano fruire della norma secondo la quale si transita nella prima fascia qualora sia stato ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. L'innovazione vale per gli incarichi conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri dopo l'entrata in vigore del testo in esame.

Lavori usuranti (articolo 1). Delega per la revisione per la revisione della disciplina pensionistica dei soggetti che svolgono lavori usuranti. La delega deve essere esercitata entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. In pratica vengono riaperti i termini della precedente disciplina di delega (non esercitata) in materia. Lo scopo è quello di permettere ad alcuni lavoratori di accedere al pensionamento con un requisito anagrafico ridotto di 3 anni, fermi restando un limite minimo pari a 57 anni di età, il requisito di anzianità contributiva pari a 35 anni e la disciplina relativa alla decorrenza del pensionamento (cosiddette "finestre").

Lavoro sommerso (articolo 4). Novità in materia di sanzioni relative all'impiego di lavoro irregolare. La novella si riferisce all'impiego, da parte di datori privati, di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, anziché all'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni (articolo 8). Disposizioni in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche. In caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali o di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o di esternalizzazione di attività e servizi il personale adibito a tali funzioni risulta in eccedenza, a tale personale si applicano le disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all'articolo 33 del Dlgs 165/2001. Il personale che rifiuta, per due volte in 5 anni, il trasferimento per giustificate e obiettive esigenze di organizzazione dell'amministrazione, si considera in posizione di esubero e viene conseguentemente collocato in disponibilità. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possano utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali in materia.

Orario di lavoro (articolo 5).   CONTINUA ...»

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